D.lgs 33/2013 – Art. 5, modificato dall’Art. 6 del D.lgs 97/2016


L’Art. 5 del D.lgs. 33/2013, modificato dall’Art. 6 del D.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali sia prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”).

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione; la richiesta di accesso civico su tali documenti è gratuita e va presentata al RPCT, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

A seguito di richiesta di accesso civico, da presentarsi in forma scritta all’indirizzo PEC del GAL utilizzando l’apposito Modulo predisposto, il RPCT è tenuto a concludere il procedimento entro trenta giorni, procedendo a:

  • pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;
  • trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
  • indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il Direttore del GAL Maria Pianezzola.

L’indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: terreoccitane@multipec.it; il modulo di accesso civico in formato pdf è scaricabile qui.

Moduli:

Modulo richiesta accesso civico semplice GAL TTO pdf

Modulo richiesta accesso civico generalizzato GAL TTO.pdf

Modulo richiesta accesso civico generalizzato  GAL TTO.doc

Registro degli accessi:

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